DOMANDE PER NORMA

1) Ai sensi del D.lgs. 150/09 e ss.mm.ii., le valutazioni della performance organizzativa sono predisposte sulla base di appositi modelli definiti:
  • dagli Organismi indipendenti di valutazione della performance
  • dal Dipartimento della funzione pubblica
  • dal Ministro per la Pubblica Amministrazione
  • dai vertici dell'amministrazione
2) Ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 150/09 e ss.mm.ii., in caso di mancata adozione del Piano della performance:
  • è fatto divieto di erogazione dei benefit e degli incentivi ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti
  • è fatto divieto di erogazione dei premi collegati alla misurazione e alla valutazione della performance, ai dirigenti responsabili dell' omissione ed una valutazione negativa per l'intera unità organizzativa in cui operano
  • è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti
  • è aperta una contestazione disciplinare, a carico dei dirigenti responsabili, per dolo o colpa grave
3) Ai sensi dell' art. 3 del D.lgs. 150/09 e ss.mm.ii., le amministrazioni pubbliche adottano metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance:
  • secondo criteri strettamente connessi all'interazione cittadino-pubblica amministrazione
  • secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi
  • secondo gli atti di indirizzo stabiliti dai Comitati di settore
  • secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dei bisogni degli utenti e dei dipendenti
4) Nelle amministrazioni pubbliche la verifica del conseguimento effettivo degli obiettivi strategici compete ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali di ciascuna amministrazione. A norma del disposto di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 150/2009 - c.d. Decreto Brunetta - quanto affermato è:
  • Falso, compete all'Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV).
  • Vero, compete ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali di ciascuna amministrazione.
  • Falso, compete all'organo di indirizzo politico-amministrativo.
  • Falso, compete ai dirigenti di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 165/2001 e alla vicedirigenza.
5) Ai sensi del D.lgs. 150/09 e ss.mm.ii., una valutazione negativa, nell'ambito del sistema di misurazione e valutazione della performance, rileva ai fini dell'irrogazione del licenziamento disciplinare ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165?
  • Il D.lgs 150/09 (decreto Brunetta), non detta norme a riguardo
  • No rileva solo ai fini del riconoscimento delle progressioni economiche e dell'attribuzione di incarichi di responsabilità al personale
  • No rileva solo ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali
6) Il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione di cui al Titolo II del decreto legislativo n. 150/2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente comportano l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. Cosa precisa in merito il co. 1, art. 21 del D.Lgs. n. 165/2001?
  • L'accertamento della responsabilità può avvenire anche in deroga al principio del contraddittorio.
  • Il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione di cui al Titolo II del decreto legislativo n. 150/2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente comportano l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. Cosa precisa in merito il co. 1, art. 21 del D.Lgs. n. 165/2001?
  • L'accertamento della responsabilità può avvenire solo previa contestazione ed attraverso il principio del contraddittorio.
7) Ai sensi del D.lgs. 150/09 e ss.mm.ii., le amministrazioni pubbliche promuovono il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale:
  • attraverso scatti di anzianità, valutabili però, ai fini previdenziali, dopo 6 mesi
  • attraverso premi collegati alla performance anche in assenza delle verifiche e attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione adottati ai sensi dal suddetto decreto
  • attraverso la distribuzione indifferenziata, o sulla base di automatismi legati alla progressione di carriera, di incentivi
  • anche attraverso l'utilizzo di sistemi premianti selettivi, secondo logiche meritocratiche
8) L'articolo conclusivo del Capo II del D.Lgs. 150/2009, dedicato al ciclo di gestione della performance, riguarda il Piano della performance e Relazione sulla performance (art. 10). Indicare l'affermazione conforme a quanto stabilisce in merito il citato articolo.
  • In caso di mancata adozione del Piano della performance è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato a tutti di dirigenti dell'amministrazione.
  • La Relazione sulla performance definisce gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori.
  • Il Piano della performance individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori.
  • La Relazione sulla performance è un documento programmatico triennale.
9) NELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE CHI DEFINISCE IN COLLABORAZIONE CON I VERTICI DELL'AMMINISTRAZIONE IL PIANO DELLA PERFORMANCE (ART. 15 DEL D.LGS. N. 150/2009)?
  • L'Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV).
  • I dirigenti degli uffici dirigenziali generali di ciascuna amministrazione.
  • L'organo di indirizzo politico-amministrativo di ciascuna amministrazione.
10) Gli Organismi indipendenti di valutazione delle performance organizzative (Oiv), istituiti in ogni amministrazione sulla base di quanto previsto dall'art. 14 del d.lgs. 150/2009 (riformulato dal d.lgs. n. 74/2017), effettuano un monitoraggio continuo sul funzionamento complessivo del sistema della performance, segnalando eventuali criticità:
  • Al Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie.
  • Al Dipartimento per le politiche di coesione.
  • Al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica.
  • Al Dipartimento della Funzione pubblica.
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