1) Nella redazione di un testo amministrativo, i numeri ordinali si scrivono quasi sempre in lettere, ad eccezione di:
- Quando si tratta di materie giuridiche.
- Quando si tratta delle date della Roma imperiale.
- Quando si indica il primo giorno del mese.
- Quando si scrive l'anno di nascita o l'età del Presidente della Repubblica.
2) Nel linguaggio giuridico, si definisce esecuzione del provvedimento:
- L’unità di uso più comune nella suddivisione di un testo giuridico. Può essere suddiviso a sua volta in commi, capoversi, punti.
- La fase nella quale vengono attuate le disposizioni contenute nel provvedimento amministrativo.
- La parte introduttiva di un comma suddiviso in lettere (o numeri) o di una norma recante modifica testuale o “novella”.
- L'organo preposto all’emanazione, promulgazione, adozione di un determinato atto normativo, amministrativo o disposizione.
3) Quale tra le seguenti formule rappresenta la corretta modifica testuale nel caso di aggiunta di un articolo dopo l'ultimo dell'atto modificato (ad esempio in caso di atto composto di cinque articoli)?
- Dopo l'articolo 1 bis della legge 28 febbraio 1986, n. 41(titolo della legge, se si tratta della prima citazione), introdotto dall'articolo 2 della legge 20 giugno 1988, n. 229, è inserito il seguente: "Art. 1 bis 1 (Rubrica dell'articolo) [solo se gli articoli dell'atto modificato recano rubriche]. 1. (Testo dell'articolo, i cui commi vanno sempre numerati, anche se gli articoli dell'atto modificato non recano commi numerati) 2 ".Dopo l'articolo 1 bis della legge 28 febbraio 1986, n. 41(titolo della legge, se si tratta della prima citazione), introdotto dall'articolo 2 della legge 20 giugno 1988, n. 229, è inserito il seguente: "Art. 1 bis 1 (Rubrica dell'articolo) [solo se gli articoli dell'atto modificato recano rubriche]. 1. (Testo dell'articolo, i cui commi vanno sempre numerati, anche se gli articoli dell'atto modificato non recano commi numerati) 2 ".Dopo l'articolo 1 bis della legge 28 febbraio 1986, n. 41(titolo della legge, se si tratta della prima citazione), introdotto dall'articolo 2 della legge 20 giugno 1988, n. 229, è inserito il seguente: "Art. 1 bis 1 (Rubrica dell'articolo) [solo se gli articoli dell'atto modificato recano rubriche]. 1. (Testo dell'articolo, i cui commi vanno sempre numerati, anche se gli articoli dell'atto modificato non recano commi numerati) 2 ".Dopo l'articolo 1 bis della legge 28 febbraio 1986, n. 41(titolo della legge, se si tratta della prima citazione), introdotto dall'articolo 2 della legge 20 giugno 1988, n. 229, è inserito il seguente: "Art. 1 bis 1 (Rubrica dell'articolo) [solo se gli articoli dell'atto modificato recano rubriche]. 1. (Testo dell'articolo, i cui commi vanno sempre numerati, anche se gli articoli dell'atto modificato non recano commi numerati) 2 ".Dopo l'articolo 1 bis della legge 28 febbraio 1986, n. 41(titolo della legge, se si tratta della prima citazione), introdotto dall'articolo 2 della legge 20 giugno 1988, n. 229, è inserito il seguente: "Art. 1 bis 1 (Rubrica dell'articolo) [solo se gli articoli dell'atto modificato recano rubriche]. 1. (Testo dell'articolo, i cui commi vanno sempre numerati, anche se gli articoli dell'atto modificato non recano commi numerati) 2 ".Dopo l'articolo 1 bis della legge 28 febbraio 1986, n. 41(titolo della legge, se si tratta della prima citazione), introdotto dall'articolo 2 della legge 20 giugno 1988, n. 229, è inserito il seguente: "Art. 1 bis 1 (Rubrica dell'articolo) [solo se gli articoli dell'atto modificato recano rubriche]. 1. (Testo dell'articolo, i cui commi vanno sempre numerati, anche se gli articoli dell'atto modificato non recano commi numerati) 2 ".Dopo l'articolo 1 bis della legge 28 febbraio 1986, n. 41(titolo della legge, se si tratta della prima citazione), introdotto dall'articolo 2 della legge 20 giugno 1988, n. 229, è inserito il seguente: "Art. 1 bis 1 (Rubrica dell'articolo) [solo se gli articoli dell'atto modificato recano rubriche]. 1. (Testo dell'articolo, i cui commi vanno sempre numerati, anche se gli articoli dell'atto modificato non recano commi numerati) 2 ".Dopo l'articolo 1 bis della legge 28 febbraio 1986, n. 41(titolo della legge, se si tratta della prima citazione), introdotto dall'articolo 2 della legge 20 giugno 1988, n. 229, è inserito il seguente: "Art. 1 bis 1 (Rubrica dell'articolo) [solo se gli articoli dell'atto modificato recano rubriche]. 1. (Testo dell'articolo, i cui commi vanno sempre numerati, anche se gli articoli dell'atto modificato non recano commi numerati) 2 ".Dopo l'articolo 1 bis della legge 28 febbraio 1986, n. 41(titolo della legge, se si tratta della prima citazione), introdotto dall'articolo 2 della legge 20 giugno 1988, n. 229, è inserito il seguente: "Art. 1 bis 1 (Rubrica dell'articolo) [solo se gli articoli dell'atto modificato recano rubriche]. 1. (Testo dell'articolo, i cui commi vanno sempre numerati, anche se gli articoli dell'atto modificato non recano commi numerati) 2 ".Dopo l'articolo 1 bis della legge 28 febbraio 1986, n. 41(titolo della legge, se si tratta della prima citazione), introdotto dall'articolo 2 della legge 20 giugno 1988, n. 229, è inserito il seguente: "Art. 1 bis 1 (Rubrica dell'articolo) [solo se gli articoli dell'atto modificato recano rubriche]. 1. (Testo dell'articolo, i cui commi vanno sempre numerati, anche se gli articoli dell'atto modificato non recano commi numerati) 2 ".Dopo l'articolo 1 bis della legge 28 febbraio 1986, n. 41(titolo della legge, se si tratta della prima citazione), introdotto dall'articolo 2 della legge 20 giugno 1988, n. 229, è inserito il seguente: "Art. 1 bis 1 (Rubrica dell'articolo) [solo se gli articoli dell'atto modificato recano rubriche]. 1. (Testo dell'articolo, i cui commi vanno sempre numerati, anche se gli articoli dell'atto modificato non recano commi numerati) 2 ".Dopo l'articolo 1 bis della legge 28 febbraio 1986, n. 41(titolo della legge, se si tratta della prima citazione), introdotto dall'articolo 2 della legge 20 giugno 1988, n. 229, è inserito il seguente: "Art. 1 bis 1 (Rubrica dell'articolo) [solo se gli articoli dell'atto modificato recano rubriche]. 1. (Testo dell'articolo, i cui commi vanno sempre numerati, anche se gli articoli dell'atto modificato non recano commi numerati) 2 ".Dopo l'articolo 1 bis della legge 28 febbraio 1986, n. 41(titolo della legge, se si tratta della prima citazione), introdotto dall'articolo 2 della legge 20 giugno 1988, n. 229, è inserito il seguente: "Art. 1 bis 1 (Rubrica dell'articolo) [solo se gli articoli dell'atto modificato recano rubriche]. 1. (Testo dell'articolo, i cui commi vanno sempre numerati, anche se gli articoli dell'atto modificato non recano commi numerati) 2 ".Dopo l'articolo 1 bis della legge 28 febbraio 1986, n. 41(titolo della legge, se si tratta della prima citazione), introdotto dall'articolo 2 della legge 20 giugno 1988, n. 229, è inserito il seguente: "Art. 1 bis 1 (Rubrica dell'articolo) [solo se gli articoli dell'atto modificato recano rubriche]. 1. (Testo dell'articolo, i cui commi vanno sempre numerati, anche se gli articoli dell'atto modificato non recano commi numerati) 2 ".Dopo l'articolo 1 bis della legge 28 febbraio 1986, n. 41(titolo della legge, se si tratta della prima citazione), introdotto dall'articolo 2 della legge 20 giugno 1988, n. 229, è inserito il seguente: "Art. 1 bis 1 (Rubrica dell'articolo) [solo se gli articoli dell'atto modificato recano rubriche]. 1. (Testo dell'articolo, i cui commi vanno sempre numerati, anche se gli articoli dell'atto modificato non recano commi numerati) 2 ".Dopo l'articolo 1 bis della legge 28 febbraio 1986, n. 41(titolo della legge, se si tratta della prima citazione), introdotto dall'articolo 2 della legge 20 giugno 1988, n. 229, è inserito il seguente: "Art. 1 bis 1 (Rubrica dell'articolo) [solo se gli articoli dell'atto modificato recano rubriche]. 1. (Testo dell'articolo, i cui commi vanno sempre numerati, anche se gli articoli dell'atto modificato non recano commi numerati) 2 ".Dopo l'articolo 1 bis della legge 28 febbraio 1986, n. 41(titolo della legge, se si tratta della prima citazione), introdotto dall'articolo 2 della legge 20 giugno 1988, n. 229, è inserito il seguente: "Art. 1 bis 1 (Rubrica dell'articolo) [solo se gli articoli dell'atto modificato recano rubriche]. 1. (Testo dell'articolo, i cui commi vanno sempre numerati, anche se gli articoli dell'atto modificato non recano commi numerati) 2 ".Dopo l'articolo 1 bis della legge 28 febbraio 1986, n. 41(titolo della legge, se si tratta della prima citazione), introdotto dall'articolo 2 della legge 20 giugno 1988, n. 229, è inserito il seguente: "Art. 1 bis 1 (Rubrica dell'articolo) [solo se gli articoli dell'atto modificato recano rubriche]. 1. (Testo dell'articolo, i cui commi vanno sempre numerati, anche se gli articoli dell'atto modificato non recano commi numerati) 2 ".Dopo l'articolo 1 bis della legge 28 febbraio 1986, n. 41(titolo della legge, se si tratta della prima citazione), introdotto dall'articolo 2 della legge 20 giugno 1988, n. 229, è inserito il seguente: "Art. 1 bis 1 (Rubrica dell'articolo) [solo se gli articoli dell'atto modificato recano rubriche]. 1. (Testo dell'articolo, i cui commi vanno sempre numerati, anche se gli articoli dell'atto modificato non recano commi numerati) 2 ".Dopo l'articolo 1 bis della legge 28 febbraio 1986, n. 41(titolo della legge, se si tratta della prima citazione), introdotto dall'articolo 2 della legge 20 giugno 1988, n. 229, è inserito il seguente: "Art. 1 bis 1 (Rubrica dell'articolo) [solo se gli articoli dell'atto modificato recano rubriche]. 1. (Testo dell'articolo, i cui commi vanno sempre numerati, anche se gli articoli dell'atto modificato non recano commi numerati) 2 ".
- La rubrica dell'articolo 2 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (titolo della legge, se si tratta della prima citazione), è sostituita dalla seguente: "…"
- Prima dell'articolo 1 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (titolo della legge, se si tratta della prima citazione), è inserito il seguente: "Art. 01 (Rubrica dell'articolo) [solo se gli articoli dell'atto modificato recano rubriche]. 1. (Testo dell'articolo, i cui commi vanno sempre numerati, anche se gli articoli dell'atto modificato non recano commi numerati) 2 ".Prima dell'articolo 1 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (titolo della legge, se si tratta della prima citazione), è inserito il seguente: "Art. 01 (Rubrica dell'articolo) [solo se gli articoli dell'atto modificato recano rubriche]. 1. (Testo dell'articolo, i cui commi vanno sempre numerati, anche se gli articoli dell'atto modificato non recano commi numerati) 2 ".Prima dell'articolo 1 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (titolo della legge, se si tratta della prima citazione), è inserito il seguente: "Art. 01 (Rubrica dell'articolo) [solo se gli articoli dell'atto modificato recano rubriche]. 1. (Testo dell'articolo, i cui commi vanno sempre numerati, anche se gli articoli dell'atto modificato non recano commi numerati) 2 ".Prima dell'articolo 1 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (titolo della legge, se si tratta della prima citazione), è inserito il seguente: "Art. 01 (Rubrica dell'articolo) [solo se gli articoli dell'atto modificato recano rubriche]. 1. (Testo dell'articolo, i cui commi vanno sempre numerati, anche se gli articoli dell'atto modificato non recano commi numerati) 2 ".Prima dell'articolo 1 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (titolo della legge, se si tratta della prima citazione), è inserito il seguente: "Art. 01 (Rubrica dell'articolo) [solo se gli articoli dell'atto modificato recano rubriche]. 1. (Testo dell'articolo, i cui commi vanno sempre numerati, anche se gli articoli dell'atto modificato non recano commi numerati) 2 ".
- 1. Dopo l'articolo 5 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (titolo della legge, se si tratta della prima citazione), è aggiunto il seguente: "Art. 5 bis (Rubrica dell'articolo) [solo se gli articoli dell'atto modificato recano rubriche]. 1. (Testo dell'articolo, i cui commi vanno sempre numerati, anche se gli articoli dell'atto modificato non recano commi numerati) 2 "1. Dopo l'articolo 5 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (titolo della legge, se si tratta della prima citazione), è aggiunto il seguente: "Art. 5 bis (Rubrica dell'articolo) [solo se gli articoli dell'atto modificato recano rubriche]. 1. (Testo dell'articolo, i cui commi vanno sempre numerati, anche se gli articoli dell'atto modificato non recano commi numerati) 2 "1. Dopo l'articolo 5 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (titolo della legge, se si tratta della prima citazione), è aggiunto il seguente: "Art. 5 bis (Rubrica dell'articolo) [solo se gli articoli dell'atto modificato recano rubriche]. 1. (Testo dell'articolo, i cui commi vanno sempre numerati, anche se gli articoli dell'atto modificato non recano commi numerati) 2 "1. Dopo l'articolo 5 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (titolo della legge, se si tratta della prima citazione), è aggiunto il seguente: "Art. 5 bis (Rubrica dell'articolo) [solo se gli articoli dell'atto modificato recano rubriche]. 1. (Testo dell'articolo, i cui commi vanno sempre numerati, anche se gli articoli dell'atto modificato non recano commi numerati) 2 "1. Dopo l'articolo 5 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (titolo della legge, se si tratta della prima citazione), è aggiunto il seguente: "Art. 5 bis (Rubrica dell'articolo) [solo se gli articoli dell'atto modificato recano rubriche]. 1. (Testo dell'articolo, i cui commi vanno sempre numerati, anche se gli articoli dell'atto modificato non recano commi numerati) 2 "1. Dopo l'articolo 5 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (titolo della legge, se si tratta della prima citazione), è aggiunto il seguente: "Art. 5 bis (Rubrica dell'articolo) [solo se gli articoli dell'atto modificato recano rubriche]. 1. (Testo dell'articolo, i cui commi vanno sempre numerati, anche se gli articoli dell'atto modificato non recano commi numerati) 2 "1. Dopo l'articolo 5 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (titolo della legge, se si tratta della prima citazione), è aggiunto il seguente: "Art. 5 bis (Rubrica dell'articolo) [solo se gli articoli dell'atto modificato recano rubriche]. 1. (Testo dell'articolo, i cui commi vanno sempre numerati, anche se gli articoli dell'atto modificato non recano commi numerati) 2 "1. Dopo l'articolo 5 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (titolo della legge, se si tratta della prima citazione), è aggiunto il seguente: "Art. 5 bis (Rubrica dell'articolo) [solo se gli articoli dell'atto modificato recano rubriche]. 1. (Testo dell'articolo, i cui commi vanno sempre numerati, anche se gli articoli dell'atto modificato non recano commi numerati) 2 "1. Dopo l'articolo 5 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (titolo della legge, se si tratta della prima citazione), è aggiunto il seguente: "Art. 5 bis (Rubrica dell'articolo) [solo se gli articoli dell'atto modificato recano rubriche]. 1. (Testo dell'articolo, i cui commi vanno sempre numerati, anche se gli articoli dell'atto modificato non recano commi numerati) 2 "1. Dopo l'articolo 5 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (titolo della legge, se si tratta della prima citazione), è aggiunto il seguente: "Art. 5 bis (Rubrica dell'articolo) [solo se gli articoli dell'atto modificato recano rubriche]. 1. (Testo dell'articolo, i cui commi vanno sempre numerati, anche se gli articoli dell'atto modificato non recano commi numerati) 2 "1. Dopo l'articolo 5 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (titolo della legge, se si tratta della prima citazione), è aggiunto il seguente: "Art. 5 bis (Rubrica dell'articolo) [solo se gli articoli dell'atto modificato recano rubriche]. 1. (Testo dell'articolo, i cui commi vanno sempre numerati, anche se gli articoli dell'atto modificato non recano commi numerati) 2 "1. Dopo l'articolo 5 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (titolo della legge, se si tratta della prima citazione), è aggiunto il seguente: "Art. 5 bis (Rubrica dell'articolo) [solo se gli articoli dell'atto modificato recano rubriche]. 1. (Testo dell'articolo, i cui commi vanno sempre numerati, anche se gli articoli dell'atto modificato non recano commi numerati) 2 "1. Dopo l'articolo 5 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (titolo della legge, se si tratta della prima citazione), è aggiunto il seguente: "Art. 5 bis (Rubrica dell'articolo) [solo se gli articoli dell'atto modificato recano rubriche]. 1. (Testo dell'articolo, i cui commi vanno sempre numerati, anche se gli articoli dell'atto modificato non recano commi numerati) 2 "1. Dopo l'articolo 5 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (titolo della legge, se si tratta della prima citazione), è aggiunto il seguente: "Art. 5 bis (Rubrica dell'articolo) [solo se gli articoli dell'atto modificato recano rubriche]. 1. (Testo dell'articolo, i cui commi vanno sempre numerati, anche se gli articoli dell'atto modificato non recano commi numerati) 2 "1. Dopo l'articolo 5 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (titolo della legge, se si tratta della prima citazione), è aggiunto il seguente: "Art. 5 bis (Rubrica dell'articolo) [solo se gli articoli dell'atto modificato recano rubriche]. 1. (Testo dell'articolo, i cui commi vanno sempre numerati, anche se gli articoli dell'atto modificato non recano commi numerati) 2 "1. Dopo l'articolo 5 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (titolo della legge, se si tratta della prima citazione), è aggiunto il seguente: "Art. 5 bis (Rubrica dell'articolo) [solo se gli articoli dell'atto modificato recano rubriche]. 1. (Testo dell'articolo, i cui commi vanno sempre numerati, anche se gli articoli dell'atto modificato non recano commi numerati) 2 "1. Dopo l'articolo 5 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (titolo della legge, se si tratta della prima citazione), è aggiunto il seguente: "Art. 5 bis (Rubrica dell'articolo) [solo se gli articoli dell'atto modificato recano rubriche]. 1. (Testo dell'articolo, i cui commi vanno sempre numerati, anche se gli articoli dell'atto modificato non recano commi numerati) 2 "1. Dopo l'articolo 5 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (titolo della legge, se si tratta della prima citazione), è aggiunto il seguente: "Art. 5 bis (Rubrica dell'articolo) [solo se gli articoli dell'atto modificato recano rubriche]. 1. (Testo dell'articolo, i cui commi vanno sempre numerati, anche se gli articoli dell'atto modificato non recano commi numerati) 2 "1. Dopo l'articolo 5 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (titolo della legge, se si tratta della prima citazione), è aggiunto il seguente: "Art. 5 bis (Rubrica dell'articolo) [solo se gli articoli dell'atto modificato recano rubriche]. 1. (Testo dell'articolo, i cui commi vanno sempre numerati, anche se gli articoli dell'atto modificato non recano commi numerati) 2 "1. Dopo l'articolo 5 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (titolo della legge, se si tratta della prima citazione), è aggiunto il seguente: "Art. 5 bis (Rubrica dell'articolo) [solo se gli articoli dell'atto modificato recano rubriche]. 1. (Testo dell'articolo, i cui commi vanno sempre numerati, anche se gli articoli dell'atto modificato non recano commi numerati) 2 "1. Dopo l'articolo 5 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (titolo della legge, se si tratta della prima citazione), è aggiunto il seguente: "Art. 5 bis (Rubrica dell'articolo) [solo se gli articoli dell'atto modificato recano rubriche]. 1. (Testo dell'articolo, i cui commi vanno sempre numerati, anche se gli articoli dell'atto modificato non recano commi numerati) 2 "1. Dopo l'articolo 5 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (titolo della legge, se si tratta della prima citazione), è aggiunto il seguente: "Art. 5 bis (Rubrica dell'articolo) [solo se gli articoli dell'atto modificato recano rubriche]. 1. (Testo dell'articolo, i cui commi vanno sempre numerati, anche se gli articoli dell'atto modificato non recano commi numerati) 2 "1. Dopo l'articolo 5 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (titolo della legge, se si tratta della prima citazione), è aggiunto il seguente: "Art. 5 bis (Rubrica dell'articolo) [solo se gli articoli dell'atto modificato recano rubriche]. 1. (Testo dell'articolo, i cui commi vanno sempre numerati, anche se gli articoli dell'atto modificato non recano commi numerati) 2 "1. Dopo l'articolo 5 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (titolo della legge, se si tratta della prima citazione), è aggiunto il seguente: "Art. 5 bis (Rubrica dell'articolo) [solo se gli articoli dell'atto modificato recano rubriche]. 1. (Testo dell'articolo, i cui commi vanno sempre numerati, anche se gli articoli dell'atto modificato non recano commi numerati) 2 "1. Dopo l'articolo 5 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (titolo della legge, se si tratta della prima citazione), è aggiunto il seguente: "Art. 5 bis (Rubrica dell'articolo) [solo se gli articoli dell'atto modificato recano rubriche]. 1. (Testo dell'articolo, i cui commi vanno sempre numerati, anche se gli articoli dell'atto modificato non recano commi numerati) 2 "1. Dopo l'articolo 5 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (titolo della legge, se si tratta della prima citazione), è aggiunto il seguente: "Art. 5 bis (Rubrica dell'articolo) [solo se gli articoli dell'atto modificato recano rubriche]. 1. (Testo dell'articolo, i cui commi vanno sempre numerati, anche se gli articoli dell'atto modificato non recano commi numerati) 2 "1. Dopo l'articolo 5 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (titolo della legge, se si tratta della prima citazione), è aggiunto il seguente: "Art. 5 bis (Rubrica dell'articolo) [solo se gli articoli dell'atto modificato recano rubriche]. 1. (Testo dell
4) Nella redazione di un testo amministrativo, al fine di rendere più comprensibile il testo è bene limitare:
- l'uso di frasi esplicite
- l'uso di verbi alla forma attiva
- l'uso di arcaismi, latinismi e neologismi
- l'uso di frasi affermative
5) Da cosa è introdotto ciascun paragrafo del preambolo di un provvedimento amministrativo?
- Dal termine visto , rigorosamente scritto in minuscoloDal termine visto , rigorosamente scritto in minuscoloDal termine visto , rigorosamente scritto in minuscoloDal termine visto , rigorosamente scritto in minuscoloDal termine visto , rigorosamente scritto in minuscoloDal termine visto , rigorosamente scritto in minuscoloDal termine visto , rigorosamente scritto in minuscoloDal termine visto , rigorosamente scritto in minuscoloDal termine visto , rigorosamente scritto in minuscoloDal termine visto , rigorosamente scritto in minuscoloDal termine visto , rigorosamente scritto in minuscoloDal termine visto , rigorosamente scritto in minuscoloDal termine visto , rigorosamente scritto in minuscoloDal termine visto , rigorosamente scritto in minuscoloDal termine visto , rigorosamente scritto in minuscoloDal termine visto , rigorosamente scritto in minuscoloDal termine visto , rigorosamente scritto in minuscoloDal termine visto , rigorosamente scritto in minuscoloDal termine visto , rigorosamente scritto in minuscoloDal termine visto , rigorosamente scritto in minuscoloDal termine visto , rigorosamente scritto in minuscoloDal termine visto , rigorosamente scritto in minuscoloDal termine visto , rigorosamente scritto in minuscoloDal termine visto , rigorosamente scritto in minuscoloDal termine visto , rigorosamente scritto in minuscoloDal termine visto , rigorosamente scritto in minuscoloDal termine visto , rigorosamente scritto in minuscoloDal termine visto , rigorosamente scritto in minuscoloDal termine visto , rigorosamente scritto in minuscoloDal termine visto , rigorosamente scritto in minuscoloDal termine visto , rigorosamente scritto in minuscoloDal termine visto , rigorosamente scritto in minuscoloDal termine visto , rigorosamente scritto in minuscoloDal termine visto , rigorosamente scritto in minuscoloDal termine visto , rigorosamente scritto in minuscoloDal termine visto , rigorosamente scritto in minuscoloDal termine visto , rigorosamente scritto in minuscoloDal termine visto , rigorosamente scritto in minuscoloDal termine visto , rigorosamente scritto in minuscoloDal termine visto , rigorosamente scritto in minuscolo
- Dal termine Visto, con iniziale maiuscolaDal termine Visto, con iniziale maiuscolaDal termine Visto, con iniziale maiuscolaDal termine Visto, con iniziale maiuscolaDal termine Visto, con iniziale maiuscolaDal termine Visto, con iniziale maiuscolaDal termine Visto, con iniziale maiuscolaDal termine Visto, con iniziale maiuscolaDal termine Visto, con iniziale maiuscolaDal termine Visto, con iniziale maiuscolaDal termine Visto, con iniziale maiuscolaDal termine Visto, con iniziale maiuscolaDal termine Visto, con iniziale maiuscolaDal termine Visto, con iniziale maiuscolaDal termine Visto, con iniziale maiuscolaDal termine Visto, con iniziale maiuscolaDal termine Visto, con iniziale maiuscolaDal termine Visto, con iniziale maiuscolaDal termine Visto, con iniziale maiuscolaDal termine Visto, con iniziale maiuscolaDal termine Visto, con iniziale maiuscolaDal termine Visto, con iniziale maiuscolaDal termine Visto, con iniziale maiuscolaDal termine Visto, con iniziale maiuscolaDal termine Visto, con iniziale maiuscolaDal termine Visto, con iniziale maiuscolaDal termine Visto, con iniziale maiuscolaDal termine Visto, con iniziale maiuscolaDal termine Visto, con iniziale maiuscolaDal termine Visto, con iniziale maiuscolaDal termine Visto, con iniziale maiuscolaDal termine Visto, con iniziale maiuscolaDal termine Visto, con iniziale maiuscolaDal termine Visto, con iniziale maiuscolaDal termine Visto, con iniziale maiuscolaDal termine Visto, con iniziale maiuscolaDal termine Visto, con iniziale maiuscolaDal termine Visto, con iniziale maiuscolaDal termine Visto, con iniziale maiuscolaDal termine Visto, con iniziale maiuscolaDal termine Visto, con iniziale maiuscolaDal termine Visto, con iniziale maiuscolaDal termine Visto, con iniziale maiuscolaDal termine Visto, con iniziale maiuscolaDal termine Visto, con iniziale maiuscolaDal termine Visto, con iniziale maiuscolaDal termine Visto, con iniziale maiuscolaDal termine Visto, con iniziale maiuscolaDal termine Visto, con iniziale maiuscolaDal termine Visto, con iniziale maiuscolaDal termine Visto, con iniziale maiuscolaDal termine Visto, con iniziale maiuscolaDal termine Visto, con iniziale maiuscolaDal termine Visto, con iniziale maiuscolaDal termine Visto, con iniziale maiuscola
- Dalla congiunzione seDalla congiunzione seDalla congiunzione seDalla congiunzione seDalla congiunzione seDalla congiunzione seDalla congiunzione seDalla congiunzione seDalla congiunzione seDalla congiunzione se
- Dal termine VISTO, rigorosamente scritto in lettere maiuscoleDal termine VISTO, rigorosamente scritto in lettere maiuscoleDal termine VISTO, rigorosamente scritto in lettere maiuscoleDal termine VISTO, rigorosamente scritto in lettere maiuscoleDal termine VISTO, rigorosamente scritto in lettere maiuscoleDal termine VISTO, rigorosamente scritto in lettere maiuscoleDal termine VISTO, rigorosamente scritto in lettere maiuscoleDal termine VISTO, rigorosamente scritto in lettere maiuscoleDal termine VISTO, rigorosamente scritto in lettere maiuscoleDal termine VISTO, rigorosamente scritto in lettere maiuscoleDal termine VISTO, rigorosamente scritto in lettere maiuscoleDal termine VISTO, rigorosamente scritto in lettere maiuscoleDal termine VISTO, rigorosamente scritto in lettere maiuscoleDal termine VISTO, rigorosamente scritto in lettere maiuscoleDal termine VISTO, rigorosamente scritto in lettere maiuscoleDal termine VISTO, rigorosamente scritto in lettere maiuscoleDal termine VISTO, rigorosamente scritto in lettere maiuscoleDal termine VISTO, rigorosamente scritto in lettere maiuscoleDal termine VISTO, rigorosamente scritto in lettere maiuscoleDal termine VISTO, rigorosamente scritto in lettere maiuscoleDal termine VISTO, rigorosamente scritto in lettere maiuscoleDal termine VISTO, rigorosamente scritto in lettere maiuscoleDal termine VISTO, rigorosamente scritto in lettere maiuscoleDal termine VISTO, rigorosamente scritto in lettere maiuscoleDal termine VISTO, rigorosamente scritto in lettere maiuscole
6) Nella stesura degli atti amministrativi è buona norma:
- perseguire l’eleganza a scapito della sinteticità e della completezza.
- perseguire l’eleganza o la sinteticità a scapito della completezza e dell’univocità.
- non perseguire l’eleganza o la sinteticità a scapito della completezza e dell’univocità.
- perseguire la sinteticità a scapito dell’eleganza e dell’univocità.
7) Nel linguaggio giuridico, si definisce codice di protocollo:
- L’unità di uso più comune nella suddivisione di un testo giuridico. Può essere suddiviso a sua volta in commi, capoversi, punti.
- l'insieme delle norme giuridiche pertinenti e rilevanti per un certo procedimento amministrativo.
- La parte introduttiva di un comma suddiviso in lettere (o numeri) o di una norma recante modifica testuale o “novella”.
- il numero assegnato a un documento per identificarlo in maniera univoca.
8) Nella stesura di un testo amministrativo è buona norma:
- Preferire, quando è possibile, le frasi affermative a quelle negative
- Preferire le frasi con la doppia negazione
- Preferire la forma passiva dei verbi
- Preferire, quando è possibile, le frasi negative a quelle affermative
9) Il testo di un atto amministrativo deve rispettare i criteri di: ordine, semplicità, essenzialità, leggibilità materiale. Un testo è semplice, tra l'altro se:
- I destinatari, gli obiettivi e il contenuto delle informazioni sono ben chiari a chi scrive.
- Non contiene troppi aggettivi e avverbi e parole di tono troppo elevato, ricercate o solenni.
- Usa parole di uso comune, brevi e di significato non ambiguo.
- Si presenta diviso in pacchetti di informazioni tra loro omogenee.
10) A che tipo di atto si riferisce la forma semplificata di citazione d.lgs. 142/2007?
- decreto del Presidente della Repubblica
- regio decreto‐legge
- regio decreto
- decreto legislativo
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